Art. 5.

      1. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse o di posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei relativi lavori.